Vai al contenuto

Self Check-In e Key Box: sono davvero illegali in Italia?

Self Check-In illegale?

Divieto self check in?

Il self check-in, tanto apprezzato dai viaggiatori per la sua comodità, è al centro di un acceso dibattito in Italia. La questione è semplice ma cruciale: il self check-in è illegale? La risposta arriva dal Ministero dell’Interno, che nella nota del 18 novembre 2024 (Prot. 0038138), ha chiarito che questa pratica non è considerata auspicabile. [Puoi leggere o scaricare il PDF della nota nel successivo paragrafo].

self-check-in-illegale
Self Check-In illegale in Italia?

Cosa dice la normativa italiana sul self check-in?

Second la 👉 nota del 18 novembre 2024 che riporto di seguito, firmata dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – Pisani si attesta che:

self check in ministero dell'interno
divieto di self check-in

Alla luce della intensificazione del fenomeno delle cc.dd. “locazioni brevi” su tutto il territorio nazionale, legate ai numerosi eventi politici, culturali e religiosi in programmazione nel Paese, anche in vista delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica previsto per la citta di Roma a partire dal 24 dicembre 2024 e tenuto conto dell’evoluzione della difficile situazione internazionale, emerge la necessità di attuare stringenti misure finalizzate a prevenire rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica in relazione all’eventuale alloggiamento di persone pericolose e/o legate ad organizzazioni criminali o terroristiche.
A tale scopo si ritiene opportuno esaminare compiutamente e fornire chiarimenti in merito alle criticità connesse alla invalsa procedura di “identificazione da remoto” degli ospiti delle strutture ricettive a breve termine mediante trasmissione informatica delle copie dei documenti e accesso negli alloggi con codice di apertura automatizzata, ovvero tramite installazione dikey boxesall’ingresso.
In particolare, occorre chiarirese tale modalità di ricezione della clientela, che evidentemente “scavalca” la fase dell’identificazione personale degli ospiti al momento dell’accesso alla struttura e non garantisce la verifica della corrispondenza del DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA documento al suo portatore,soddisfi i requisiti previsti, dall’art. 109 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (di seguito: TULPS).
Al riguardo, preliminarmente si osserva che tale norma del TULPS stabilisce che i gestori di esercizi alberghieri ed altre strutture ricettive possano dare alloggio esclusivamente a persone munite di un documento idoneo ad attestarne l’identità e che, nelle 24 ore successive all’arrivo – e comunque entro le sei ore successive all’arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore, – gli stessi gestori comunichino alle Questure territorialmente competenti le generalità delle persone effettivamente alloggiate.
Per effetto dell’art. 19-bisdel Decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito nella legge n.132 del 2018, gli obblighi previsti dal menzionato articolo 109 TULPS si applicano anche ai locatori o sublocatori che lochino immobili o parti di esso con contratti di durata inferiore a 30 giorni.
Il combinato disposto delle norme in parola persegue la finalità generale di tutela della sicurezza pubblica, essendo volta a consentire all’autorità di Pubblica Sicurezza di avere la conoscenza aggiornata degli alloggiati, evitando, in tal modo, che persone pregiudicate, sospette o ricercate possano nascondersi in esercizi alberghieri e altre strutture ricettive.
In tal senso, peraltro, si è espressa la Corte Costituzionale, con sentenza n. 262/2005, che, nell’affermare la legittimità costituzionale dell’art. 109 del TULPS, ha precisato che“l’obbligo di comunicazione delle generalità delle persone alloggiate, imposto dall’art. 109, terzo comma, investe una modalità di svolgimento di tale attività d’impresa che si correla, con immediatezza, a specifiche esigenze di sicurezza pubblica, giacché il predetto obbligo è volto a consentire all’autorità di polizia la più rapida cognizione dei nominativi degli ospiti dell’albergo, al fine di garantire, appunto, la sicurezza pubblica nell’ambito dei compiti d’istituto individuati dall’art. 1 T.U.L.P.S.”.
Posta la finalità sopra descritta perseguita dalla norma, appare con chiarezza che la gestione automatizzata del check-in e dell’ingresso nella struttura, senza identificazione de visu degli ospiti, si configuri quale procedura che rischia di disattendere la ratio della previsione normativa, non potendosi escludere che, dopo l’invio dei documenti in via informatica, la struttura possa essere occupata da uno o più soggetti le cui generalità restano ignote alla Questura competente, comportando un potenziale pericolo per la sicurezza della collettività.
In tal senso, in definitiva, si ritiene di poter affermare che eventuali procedure di check-in “da remoto” non possano ritenersi satisfattive degli adempimenti di cui all’articolo 109 TULPS, cui sono tenuti i gestori di strutture ricettive.
Pertanto, si conferma che i gestori di strutture ricettive sono tenuti a verificare l’identità degli ospiti, comunicandola alla Questura esclusivamente secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell’interno in data 7 gennaio 2013, recante «Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive», come modificato dal Decreto del Ministro dell’interno in data 16 settembre 2021.
Analogamente, peraltro, si ritiene di dover disporre in ordine alla necessità di registrare sul portaleAlloggiati webi dati delle persone con le quali si effettua lo scambio di casa sulla piattaformaHomeExchange.
Al riguardo, si osserva che il sitoHomeExchangeconsiste in una piattaforma esposta suWeba cui è possibile iscriversi al fine di effettuare lo scambio reciproco di abitazioni o appartamenti per un dato periodo di tempo, in modo tale da garantire a ciascuna parte, a titolo gratuito, di visitare il Paese o la città dell’altra parte “contrattuale”.
Vista la finalità della norma in argomento, come sopra descritta, appare con chiarezza che anche l’ipotesi relativa allo scambio di casa con persone, cittadine italiane o straniere, senza l’inserimento dei relativi dati nel portaleAlloggiati web, disattenderebbe laratiodelle previsioni normative, non potendosi escludere che l’iscrizione alla piattaformaHome Exchangeavvenga mediante l’inserimento di dati “di fantasia”, proprio al fine di aggirare le prescrizioni normative ed occupare un alloggio in modo ignoto alla Questura competente, con il pericolo di potenziali ricadute sulla sicurezza della collettività.
Pertanto, si confermal’obbligo, posto a carico anche di chi effettua tale tipo di “permuta”, di verificare l’identità degli ospiti, comunicandola alla Questurasecondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell’interno in data 7 gennaio 2013, come modificato dal Decreto del Ministro dell’interno in data 16 settembre 2021.
Sullo specifico punto, per completezza di informazione, si evidenzia anche quanto previsto dall’art. 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, secondo cui“chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’Autorità locale di pubblica sicurezza. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta”.
Pertanto in caso di cittadini stranieri, l’inserimento dei dati nel portaleAlloggiati Webvale anche ai fini dell’adempimento del citato obbligo.
Infine, considerazioni di eguale portata debbono essere recapitate con riferimento aicc.dd. “Marina resort”, ovvero strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti, all’interno di unità navali da diporto ormeggiate in uno specchio acqueo appositamente attrezzato in idonee strutture dedicate alla nautica.
Tali strutture, infatti, ai sensi del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 3 ottobre 2014, oltre ad essere state equiparate alle strutture ricettive per l’applicazione della medesima aliquota IVA, ne ricalcano totalmente quelle caratteristiche che le pongono nell’alveo di applicabilità dell’art. 109 TULPS, quali l’esercizio di alloggiamento di persone, “anche a breve termine” ed anche in strutture “non convenzionali”.
Ogni eccezione al riguardo, ivi comprese l’asserita carenza di potere certificativo in capo al privatogestore del resort, ovvero l’eccezione di inapplicabilità in via analogica di norme penalistiche, appare pertanto pretestuosa e divagante rispetto allaratiodella norma da applicare, come detto orientata ad un principio di tutela della sicurezza pubblica e, come sopra ricordato, già passata al vaglio di costituzionalità, proprio in occasione della modifica del testo a cura della legge 29 marzo 2001 n. 135, art. 8, la quale aveva sostituito le sanzioni amministrative ivi previste per la violazione con quelle penalistiche ex art. 17 TULPS.
In conclusione, in un momento storico delicato a livello internazionale, caratterizzato da eventi che a vario modo impongono un elevato livello di allerta, si conferma l’obbligo posto a carico dei gestori di strutture ricettive di ogni genere o tipologia – come nella ratio sottesa all’art. 109 TULPS – di verificare l’identità degli ospiti mediante verificade visu della corrispondenza tra persone alloggiate e documenti forniti, comunicandola alla Questura territorialmente competentesecondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell’interno in data 7 gennaio 2013, come modificato dal Decreto del Ministro dell’interno del 16 settembre 2021.
Al fine di garantire l’uniforme applicazione delle disposizioni sopra commentate, i Signori Prefetti sono pregati di voler portare all’attenzione le indicazioni contenute nel presente atto di indirizzo in occasione della prima riunione ritenuta utile del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Inoltre, i Signori Prefetti vorranno portare a conoscenza, nelle forme ritenute più opportune, gli orientamenti espressi con la presente circolare ai Sindaci dei Comuni della Provincia, nonché, per le parti d’interesse, alle locali Camere di Commercio, affinché ne rendano edotte le associazioni di categoria interessate.
I Signori Questori, nell’ambito delle ordinarie attività di polizia amministrativa, vorranno provvedere affinché venga verificata la procedura di check-in adottata e assicurata l’osservanza delle disposizioni impartite con la presente circolare, di cui, peraltro, sarà data adeguata informazione sul portale“alloggiati web”.
Si confida nella consueta collaborazione.

Pisani

Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

Il capo della polizia, Vittorio Pisani, ha sottolineato che l’utilizzo della pratica del self check-in da remoto, violi le norme antiterrorismo. Queste pratiche, secondo lui, ostacolano il corretto inserimento dei dati degli ospiti nei sistemi di sicurezza nazionale.

Tuttavia, a parte le specifiche della suddetta nota, evidenzio che, ad oggi, nell’articolo 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), che riporto di seguito, non appare, il divieto di praticare il self check-in da remoto.

Regole della casa Airbnb

Documenti per affittare casa

Prodotti digitali per semplificare il business degli host italiani. Modelli salva-tempo per affitti brevi Airbnb, Booking, VRBO.

👉 Scopri lo shop dedicato agli host

Art. 109 Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza
(Articolo così sostituito dall’art. 8, l. 29 marzo 2001, n. 135)

1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti.

2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l’esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.

3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell’interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno.

Cosa accadrà al self check-in degli affitti brevi nel 2025?

Dal 2025, si prevede che si farà di tutto per contrastare il self check-in tramite cassette codificate e altre soluzioni fai-da-te. Tuttavia, si spera che le forme più avanzate di self check-in da remoto, fornite da gestori professionali che usano software avanzati basati su tecnologie come il riconoscimento biometrico e codici OTP, rimangano accessibili e non siano bandite o rese illegali solo per ostacolare la gestione degli affitti brevi.

A mio parere, queste soluzioni di self check-in da remoto con riconoscimenti sicuri pari allo SPID, possono rappresentare una soluzione accettabile per conciliare la sicurezza auspicata dal ministero del turismo e dalle forze dell’ordine con le esigenze dei gestori di affitti brevi.


Fotocopiare o fotografare i documenti degli ospiti è regolare?

No, non è regolare. È importante sapere che non è consentito conservare i documenti degli ospiti, né fisicamente né in formato digitale. Dopo aver trasmesso i dati alla questura e ricevuto la ricevuta di avvenuta comunicazione da conservare per 5 anni, i gestori devono cancellare tutte le informazioni sensibili.

👉 Soluzione pratica: Per evitare di fotografare i documenti, puoi utilizzare un modulo bilingue editabile che raccoglie i dati anagrafici in modo professionale. Questo modulo, in formato PDF editabile, può essere inviato via email prima dell’arrivo dell’ospite, velocizzando così le pratiche durante il check-in in presenza.

denuncia ospiti questura modulo

Come essere in regola con la legge?

✔️ Richiedi sempre i dati del cliente prima del soggiorno.
✔️ Verifica il documento d’identità al momento del check-in.
✔️ Cancella i dati sensibili subito dopo averli comunicati all’ente competente.

E il check-out? Nessuna restrizione per le key box

La circolare ministeriale si concentra esclusivamente sul momento del check-in, lasciando invece libertà totale per il check-out. Ed è proprio qui che le key box possono rivelarsi ancora molto utili. Consentendo agli ospiti di depositare le chiavi in autonomia al termine del soggiorno, questa soluzione agevola le partenze senza richiedere un ulteriore incontro tra host e ospite.

Quindi, le cassette di sicurezza codificate continueranno a essere uno strumento prezioso per semplificare la gestione degli affitti brevi.


Approfondimenti utili

NOTA: per i ritardatari rammento di dotare casa con i dispositivi di sicurezza entro il 1 gennaio 2025, come richiesto durante la pratica di assegnazione del CIN. Airbnb dal 2025 rimuoverà gli annunci sprovvisti del Codice identificativo nazionale.

Con le giuste accortezze, puoi rendere la tua struttura accogliente e sicura, rispettando pienamente la normativa italiana.

Seleziona quello che ti serve